deposito dell’atto di trust estero
Not. Giuseppe Grasso, Note
Secondo gli ordinamenti giuridici anglo-americani il trust consiste in
un rapporto fiduciario, in virtù del quale un soggetto di fiducia, il trustee,
gestisce un patrimonio per uno scopo prefissato.
La terminologia in lingua italiana corrisponde alla seguente:
Trust = affidamento;
Settlor = disponente;
Trustee = fiduciario;
Protector = garante;
Beneficiary = beneficiario.
Nel nostro ordinamento di diritto civile questi scopi venivano raggiunti
sino a poco tempo fa attraverso la creazione di fondazioni o i negozi di
mandato, ma non con i medesimi risultati del trust e con una serie di
inconvenienti che questo istituto non ha, malgrado ben due convenzioni
internazionali cui l’Italia ha aderito, quella di Roma del 1980 sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali e quella di Bruxelles del 1968 sulla
competenza giurisdizionale degli stati aderenti, avessero già introdotto
disposizioni che ai trusts facevano riferimento.
Con la Convenzione dell’Aja del 1°-7-1985 sulla legge regolatrice dei
trusts, ratificata con legge 16-10-1989, 364, entrata in vigore il 1°-1-1992,
finalmente viene riconosciuto il trust in tutti gli stati contraenti, qualora
esso sia costituito in conformità ad una legge che lo preveda, anche se di uno
Stato non contraente (art. 11, co. 1), salvo che gli Stati contraenti non si
riservino il diritto di farlo regolare dalla legge di uno Stato contraente
(art. 21): possibilità di riserva peraltro non utilizzata in Italia.
Secondo la poco felice definizione datane dall’art. 2 “per trust si
intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente -con
atto tra vivi o mortis causa- qualora dei beni siano posti sotto il controllo
di un trustee, nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico”.
La predetta definizione si leggerebbe meglio in lingua italiana
sintatticamente più corretta se alle parole “qualora dei beni siano” venissero
sostituite le parole “aventi per oggetto la gestione di beni”
L’art. 2 al secondo comma fornisce anche le seguenti caratteristiche
del trust:
-
i beni del trust costituiscono
una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
-
i beni del trust sono intestati a
nome del trustee o di altra persona per conto del trustee;
-
il trustee è investito del
potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare,
gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari
impostegli dalla legge.
Si possono individuare dalla sopra indicata definizione cinque
elementi che contraddistinguono il trust:
La segregazione dei beni, e cioè la non confusione dei beni del trust
con quelli del trustee;
Il trasferimento dei beni al trustee;
L’affidamento dei beni, e cioè la perdita di ogni facoltà del
disponente sui beni trasferiti;
La fiducia sull’esercizio dei diritti spettanti al trustee;
Lo scopo del trust, che può o meno riguardare soggetti beneficiari.
A norma dell’art. 8, il contenuto sostanziale del trust e la capacità
di essere trustee sono disciplinati dalla legge regolatrice designata ai sensi
degli artt. 6 e 7; la capacità degli altri soggetti è regolata dalla legge
dello Stato a cui appartengono a norma degli artt. 20 e 23 L. n.218/1995.
Relativamente alla forma, l’art. 3 ammette al riconoscimento solo i
trust provati per iscritto: ai fini del deposito in Archivio e della trascrizione, la forma deve essere
almeno quella autenticata.